La Legge n.179/2017 ha introdotto all’art.6 comma 2-bis del D.lgs 231/2001 le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing, regolato successivamente dalla Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 – “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.

Si possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Le modalità di segnalazione previste sono le seguenti:

  • la segnalazione può essere fatta in modalità scritta in forma libera o attraverso la compilazione di un questionario cartaceo e depositata in busta chiusa nella cassettina postale dedicata con la scritta WHISTLEBLOWING presente all’interno dell’azienda e può essere redatta in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta oralmente dal Responsabile Whistleblowing e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • la segnalazione può essere inviata tramite posta elettronica da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’azienda che dal suo esterno, tramite modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante (a tal fine, si consiglia di non utilizzare l’account mail aziendale). La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

Il segnalante può procedere alla segnalazione mediante:

  • Canale prioritario: l’invio della segnalazione a mezzo di raccomandata a/r all’attenzione del Gestore dei canali di segnalazione nella persona dell’Avv. Giuseppe Bove, presso lo studio legale sito in Via Radici in Piano n. 46 sc. B, cap 41049, Sassuolo (MO). In questo caso, il segnalante avrà cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i propri dati identificativi unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento; la seconda con il contenuto oggetto della segnalazione, in modo da separare i propri dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Riservata al Gestore dei canali di segnalazione”;
  • Canale alternativo: l’utilizzo della linea telefonica riservata: 3292718463, interagendo direttamente con il gruppo di lavoro dedicato alla gestione, ovvero lasciando un messaggio in segreteria. Il segnalante potrà altresì richiedere apposito incontro diretto con il gruppo di lavoro dedicato alla gestione per effettuare di persona la propria segnalazione. Durante la conversazione o la messaggistica il segnalante è libero di rivelare o non rivelare la propria identità;
  • Canale suppletivo e residuale: il segnalante, in via del tutto residuale, potrà decidere volontariamente di non utilizzare i canali di cui ai punti a) e b), ed inviare la segnalazione presso l’indirizzo di posta elettronica dedicato e di matrice non aziendale avvocato@giuseppebove.com, mediante un proprio indirizzo di posta elettronica personale, quindi privato e non aziendale (quale ad es. nome.cognome@gmail.com), ovvero creando un proprio indirizzo di posta elettronica personale ma non riconducibile alla propria identità (utilizzando un nome di fantasia quale ad es. anonymous123@gmail.com).

Le segnalazioni devono essere contenere le seguenti informazioni come da modello allegato:

  • Nome e cognome del segnalante (facoltativo)
  • Numero di telefono (facoltativo)
  • Luogo del fatto oggetto di segnalazione
  • Periodo del fatto oggetto di segnalazione
  • Descrizione del fatto oggetto di segnalazione

Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 24/2023 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all’ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, si ritiene non conforme a quanto previsto dalla normativa;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Link per la segnalazione all’ANAC: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/

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